IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,
che ha istituito il Ministero  dell'ambiente  e  ne  ha  definito  le
funzioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
245, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  15
febbraio 2006, n. 183, concernente l'organizzazione degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare l'articolo 1; 
  Visto l'articolo 1, comma 503, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90; 
  Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140, concernente regolamento recante riorganizzazione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n.  190,  concernente  disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione ed,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 7; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  12  luglio  2010,  n.   119,   recante
articolazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre  2012,
n. 231, recante  individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19,
del decreto-legge del  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'articolo 2, commi 1, 2, 5, 10, 10-ter e l'articolo 12, comma 20; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
gennaio 2013 e,  in  particolare,  la  tabella  4  recante  dotazione
organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e  del  mare  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone una dotazione organica
di 8 posizioni dirigenziali  di  livello  dirigenziale  generale,  33
posizioni dirigenziali di  livello  dirigenziale  non  generale,  559
unita' di personale non dirigenziale; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e  in  particolare
l'articolo 16, comma 4; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere  il  parere  del  Consiglio   di   Stato   e   considerata
l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
  i compiti e le funzioni attribuite  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dalla  normativa  di  settore
vigente; 
  i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di  livello
generale e  non,  rideterminati  con  il  sopra  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e' stato  delegato  ad  esercitare  le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2014 recante regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2014; 
  Vista la presa d'atto e condivisione del Consiglio dei ministri, in
data 13 giugno 2014, della richiesta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  di  ritiro  e  di  non  dare
seguito  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   e   alla
conseguente entrata in vigore del citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  20  febbraio  2014  al  fine  di  permettere
l'adozione  di  un  successivo  regolamento  di  organizzazione   del
Ministero; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  ed  in  particolare
l'articolo 10, comma 7,  che  ha  trasformato  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
in una Direzione generale; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2014; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i   Ministri   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Funzioni e definizioni 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite  da  ogni
altra norma vigente. 
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e' di seguito denominato «Ministro». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 (Norme
          sulla costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri  e  delle
          segreterie particolari dei  sottosegretari  di  Stato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
          e convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto  generale  dello  Stato),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22  agosto  1997,  n.  195,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche.»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  6  marzo
          2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
          diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio.», come modificato  dal  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  febbraio  2006,  n.  183,
          recante «Regolamento recante modifiche ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  2001,  n.
          245, concernente l'organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28
          giugno 2001, n. 148. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento  ordinario  n.
          96. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto legge 18
          maggio 2006, n. 181 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e dei Ministeri), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
              "1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero del commercio internazionale; 
              8) Ministero delle comunicazioni; 
              9) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              10)  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              11) Ministero delle infrastrutture; 
              12) Ministero dei trasporti; 
              13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
              14) Ministero della salute; 
              15) Ministero della pubblica istruzione; 
              16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
              17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              18) Ministero della solidarieta' sociale.". 
              2.  Al  Ministero   dello   sviluppo   economico   sono
          trasferite,   con   le   inerenti   risorse    finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
          sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le   funzioni   di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche di sviluppo e di  coesione,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e  per  le
          funzioni della segreteria  del  Comitato  interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale   e'
          trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale. Sono trasferiti  altresi'  alla  Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)  e
          l'Unita' tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di  cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
              2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30
          luglio  1999,   n.   300,   sono   soppresse   le   parole:
          "programmazione, coordinamento e verifica degli  interventi
          per lo sviluppo  economico,  territoriale  e  settoriale  e
          politiche di coesione". 
              2-ter.  All'art.  27,  comma  2,  alinea,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da:  "secondo
          il  principio  di"  fino  a:  "politica  industriale"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale". 
              2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967,  n.
          48, il decimo comma e' sostituito dal seguente:  "Partecipa
          alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario,  un
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri". 
              2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2005, n. 109, e' abrogato. 
              3.   E'   istituito   il   Ministero   del    commercio
          internazionale. A detto Ministero sono trasferite,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          le  funzioni  attribuite  al  Ministero   delle   attivita'
          produttive dall'art. 27,  comma  2,  lettera  a),  e  comma
          2-bis, lettere b), e) e, per quanto  attiene  alla  lettera
          a),  le  competenze  svolte   in   relazione   al   livello
          internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300. 
              4. E' istituito il Ministero  delle  infrastrutture.  A
          detto Ministero sono trasferite, con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere  a),  b),  d-ter),
          d-quater) e, per quanto di competenza, lettera  d-bis)  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5. E' istituito il Ministero  dei  trasporti.  A  detto
          Ministero  sono  trasferite,  con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti dall'art. 42, comma 1,  lettere  c),  d)  e,  per
          quanto  di  competenza,   lettera   d-bis),   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei
          trasporti propone,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture, il piano generale  dei  trasporti  e  della
          logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi  i
          piani urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto  di
          competenza, il concerto sugli atti di programmazione  degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture. All'art.  42,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le  parole:  ";
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto"  sono
          soppresse. 
              6.  E'  istituito  il  Ministero   della   solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale:   le
          funzioni  attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali dall'art. 46, comma 1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia  di
          politiche sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo  quanto
          disposto dal comma 19 del presente articolo; i  compiti  di
          vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori  esteri  non
          comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del citato decreto legislativo  n.  300  del  1999,  e  neo
          comunitari,  nonche'  i  compiti  di  coordinamento   delle
          politiche per  l'integrazione  degli  stranieri  immigrati.
          Restano ferme le attribuzioni del Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza   sociale   in   materia   di   politiche
          previdenziali. Con il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche'  delle
          funzioni di indirizzo e vigilanza sugli  enti  di  settore;
          possono essere, altresi', individuate forme di  avvalimento
          per l'esercizio delle rispettive  funzioni.  Sono  altresi'
          trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con  le
          inerenti risorse finanziarie e con  l'Osservatorio  per  il
          disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di  cui  al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza del Consiglio dei  ministri.  L'art.  6-bis  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale in  servizio  presso  il  soppresso  dipartimento
          nazionale per le  politiche  antidroga  e'  assegnato  alle
          altre  strutture  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri, fatto comunque salvo  quanto  previsto  dall'art.
          12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          e successive modificazioni.  Sono,  infine,  trasferite  al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di Servizio civile nazionale di cui  alla  legge  8  luglio
          1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  per  l'esercizio  delle
          quali  il  Ministero  si  avvale  delle  relative   risorse
          finanziarie, umane e  strumentali.  Il  Ministro  esercita,
          congiuntamente  con  il  Presidente   del   Consiglio   dei
          ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'. 
              7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
          A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti  risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca  dall'art.  50,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
          quelle riguardanti le istituzioni  di  cui  alla  legge  21
          dicembre 1999, n. 508. 
              8. E' istituito il Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le
          funzioni   attribuite   al    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  dall'art.  50,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche' quelle in materia  di  alta  formazione  artistica,
          musicale e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in  un
          Segretariato  generale  ed  in  sei   uffici   di   livello
          dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'art. 19, comma 10, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              8-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   il
          Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
          il Ministero della pubblica  istruzione  si  articolano  in
          dipartimenti.  Le  direzioni  generali   costituiscono   le
          strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
          sociale e del Ministero del commercio internazionale. 
              9. Le funzioni di cui all'art. 1 della  legge  6  marzo
          1958, n. 199, rientrano nelle  attribuzioni  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali. 
              9-bis. [Il Ministro dello sviluppo  economico  esercita
          la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          ai sensi dell'art. 12  del  decreto  legislativo  2  agosto
          2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
          responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti
          dagli articoli 2511 e seguenti  del  codice  civile;  l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad  eccezione
          dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di vigilanza provvede alla nomina di un commissario  unico,
          ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio  decreto  16
          marzo 1942, n.  267,  in  sostituzione  dei  commissari  in
          carica alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito   di
          chiudere  la  liquidazione  entro  il  31  dicembre   2007,
          depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione  si  applica
          anche  ai  consorzi  agrari   in   stato   di   concordato,
          limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
          mancanza della presentazione e della  autorizzazione  della
          proposta  di  concordato  l'autorita'  amministrativa   che
          vigila sulla liquidazione  revoca  l'esercizio  provvisorio
          dell'impresa dei consorzi  agrari  in  liquidazione  coatta
          amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i  commissari
          in carica provvedono,  entro  il  31  dicembre  2006,  alla
          ricostituzione degli organi statutari e  cessano,  in  pari
          data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
          alle disposizioni del codice civile entro  il  31  dicembre
          2007]. 
              9-ter. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29
          marzo 2004, n. 99, e successive  modificazioni,  le  parole
          da:  ",   ivi   compresi   la   registrazione   a   livello
          internazionale"   fino   a:    "specialita'    tradizionali
          garantite" sono soppresse. 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla individuazione, in via  provvisoria,  del  contingente
          minimo   degli   uffici   strumentali    e    di    diretta
          collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza  della
          spesa. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  dei   Ministri   competenti,   sono
          apportate  le  variazioni  di   bilancio   occorrenti   per
          l'adeguamento del bilancio di previsione dello  Stato  alla
          nuova struttura del Governo. Le  funzioni  di  controllo  e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato, nella fase  di  prima  applicazione,  continuano  ad
          essere  svolte  dagli  uffici  competenti  in   base   alla
          normativa previgente. 
              10-bis. In sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto e al fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle
          strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali  conferiti
          nell'ambito delle predette strutture  ai  sensi  dei  commi
          5-bis e 6 dell'art. 19 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere
          mantenuti  fino  alla  scadenza  attualmente  prevista  per
          ciascuno di essi, anche in deroga ai  contingenti  indicati
          dai citati  commi  5-bis  e  6  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001.  Le  amministrazioni   che
          utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
          agli stessi, possono conferire, relativamente ai  contratti
          in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007,  alla
          rispettiva  scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,   di
          durata non superiore al 30 giugno 2008. 
              10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
          le   amministrazioni   cedenti   rendono    temporaneamente
          indisponibili  un  numero  di  incarichi  corrispondente  a
          quello di cui al comma 10-bis del presente  articolo,  fino
          alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
          cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione  alle
          strutture trasferite, si procede  all'individuazione  degli
          incarichi dirigenziali conferiti  ai  sensi  dell'art.  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
          da parte delle amministrazioni di  cui  al  predetto  comma
          10-bis. 
              11.  La  denominazione:  "Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali"  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  "Ministero
          delle politiche agricole e forestali". 
              12.  La   denominazione   "Ministero   dello   sviluppo
          economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la denominazione "Ministero delle attivita' produttive"  in
          relazione alle funzioni gia' conferite  a  tale  Dicastero,
          nonche' a quelle di cui al  comma  2,  fatto  salvo  quanto
          disposto dai commi 13, 19 e 19-bis. 
              13.   La   denominazione   "Ministero   del   commercio
          internazionale" sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,  la  denominazione  "Ministero  delle   attivita'
          produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3. 
              13-bis. La denominazione:  "Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare"  sostituisce,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque   presente,   la   denominazione:
          "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". 
              14. La denominazione "Ministero  delle  infrastrutture"
          sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque   presente,   la
          denominazione  "Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4. 
              15.  La   denominazione   "Ministero   dei   trasporti"
          sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,   la
          denominazione  "Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5. 
              16.  La   denominazione   "Ministero   della   pubblica
          istruzione"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente,  la  denominazione  "Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca"  in   relazione   alle
          funzioni di cui al comma 7. 
              17.  La  denominazione  "Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,  la  denominazione  "Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca"  in   relazione   alle
          funzioni di cui al comma 8. 
              18.  La  denominazione  "Ministero  della  solidarieta'
          sociale" sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,
          la denominazione "Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6.  Per
          quanto concerne tutte le altre funzioni del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali,   la   denominazione
          esistente  e'  sostituita,  ad  ogni  effetto   e   ovunque
          presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale". 
              19. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
              a) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52, comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in  materia  di  sport.  Entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, lo statuto  dell'Istituto
          per il credito sportivo e' modificato al fine di  prevedere
          la vigilanza da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali; 
              b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei  segretari
          comunali e provinciali nonche' sulla Scuola  superiore  per
          la formazione e la  specializzazione  dei  dirigenti  della
          pubblica amministrazione locale; 
              c)   l'iniziativa    legislativa    in    materia    di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni, province e citta'  metropolitane  di  cui  all'art.
          117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
          le competenze in  materia  di  promozione  e  coordinamento
          relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
          comma, della Costituzione; 
              d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'art. 46, comma 1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia  di
          coordinamento delle politiche  delle  giovani  generazioni,
          ivi  comprese  le  funzioni  di   indirizzo   e   vigilanza
          sull'Agenzia nazionale italiana del  programma  comunitario
          gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro  della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del  Forum
          nazionale dei giovani; 
              e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche  generazionali   nonche'   le   funzioni   di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche a favore  della  famiglia,
          di interventi per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', di conciliazione dei  tempi  di  lavoro  e  dei
          tempi di cura della famiglia, di misure  di  sostegno  alla
          famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
          all'Osservatorio nazionale sulla  famiglia.  La  Presidenza
          del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali in  tutti  i  suoi  rapporti  con
          l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e  tiene  informato
          il Ministero  della  solidarieta'  sociale  della  relativa
          attivita'.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
          unitamente  al  Ministero   della   solidarieta'   sociale,
          fornisce  il   supporto   all'attivita'   dell'Osservatorio
          nazionale  per  l'infanzia  e  del  Centro   nazionale   di
          documentazione e di analisi  per  l'infanzia  di  cui  agli
          articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre  1997,  n.  451,  ed
          esercita altresi' le funzioni di espressione  del  concerto
          in sede di esercizio delle funzioni di  competenza  statale
          attribuite al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale in materia di "Fondo di previdenza per  le  persone
          che svolgono lavori di cura  non  retribuiti  derivanti  da
          responsabilita' familiari", di cui al  decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565; 
              f) le funzioni di espressione del concerto in  sede  di
          esercizio delle funzioni di competenza  statale  attribuite
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e  48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
              g) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  delle  attivita'  produttive  dalla   legge   25
          febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,  54
          e 55 del citato codice di cui  al  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198. 
              19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  il
          Ministro  dello  sviluppo   economico   concerta   con   il
          Presidente del Consiglio dei  ministri  l'individuazione  e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da destinare al turismo, ivi comprese  quelle  incluse  nel
          Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di  tali
          funzioni e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e   la
          competitivita'  del  turismo,  articolato  in  due   uffici
          dirigenziali  di   livello   generale,   che,   in   attesa
          dell'adozione  dei   provvedimenti   di   riorganizzazione,
          subentra  nelle  funzioni  della  Direzione  generale   del
          turismo che e' conseguentemente soppressa. 
              19-ter. All'art. 54 del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Il Ministero si articola in dipartimenti"; 
              b) al comma  2,  alinea,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole: "di cui all'art. 53"; 
              c) al comma 2, dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              "d-bis) turismo". 
              19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo   sono   trasferite    le    risorse    finanziarie
          corrispondenti  alla  riduzione   della   spesa   derivante
          dall'attuazione  del  comma   1,   nonche'   le   dotazioni
          strumentali  e  di  personale  della  soppressa   Direzione
          generale  del  turismo  del   Ministero   delle   attivita'
          produttive.  In  attesa  dell'emanazione  del   regolamento
          previsto  dal  comma  23,  l'esercizio  delle  funzioni  e'
          assicurato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a  provvedere,  per  l'anno  2006,  con  propri
          decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  delle   risorse   finanziarie   della   soppressa
          Direzione generale del  turismo  iscritte  nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo  economico  nonche'
          delle risorse corrispondenti  alla  riduzione  della  spesa
          derivante  dall'attuazione  del  comma  1,   da   destinare
          all'istituzione del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita' del turismo. 
              19-quinquies.  Con  regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono ridefiniti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, la composizione  e  i  compiti  della
          Commissione di cui all'art. 38 della legge 4  maggio  1983,
          n. 184, e successive modificazioni, nonche'  la  durata  in
          carica dei suoi componenti sulla base delle norme  generali
          contenute nella medesima legge. A decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art.  38,
          commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n.  184  del
          1983. 
              20. All'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, dopo la lettera  a),  e'  inserita  la
          seguente: 
                "b) italiani nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri;". 
              21. All'art. 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, dopo  le  parole:  "Ministro  per  gli
          affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia
          di rispettiva competenza". 
              22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
          del comma 19: 
              a)  quanto  alla  lettera  a),  sono  trasferite   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, con le relative  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali; 
              b) quanto alle lettere  b)  e  c),  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  utilizza  le  inerenti  strutture
          organizzative del Ministero  dell'interno.  L'utilizzazione
          del personale puo'  avvenire  mediante  avvalimento  ovvero
          nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma
          3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; . 
              c) quanto alla lettera d), la Presidenza del  Consiglio
          dei  ministri  puo'  avvalersi  del  Forum  nazionale   dei
          giovani; 
              d) quanto alla lettera e), il Presidente del  Consiglio
          dei ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio  per
          il contrasto della pedofilia e della  pornografia  minorile
          di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998,
          n. 269. 
              22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica  di  cui
          all'art. 3, commi  da  6-duodecies  a  6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  costituita,  con
          decreto del Presidente del Consiglio,  una  Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione,   con
          relativa segreteria tecnica che  costituisce  struttura  di
          missione  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione e la qualita' della  regolazione  opera  in
          posizione di autonomia funzionale e  svolge,  tra  l'altro,
          compiti di supporto tecnico di elevata  qualificazione  per
          il Comitato interministeriale per l'indirizzo  e  la  guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della regolazione di cui all'art. 1  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova  conseguentemente
          applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. Non si applicano  l'art.  1,  comma  9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  fermo
          restando il vincolo di spesa  di  cui  al  presente  comma.
          Della Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
          regolazione fa parte  il  capo  del  dipartimento  per  gli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  e  i  componenti  sono  scelti  tra
          professori   universitari,    magistrati    amministrativi,
          contabili ed ordinari,  avvocati  dello  Stato,  funzionari
          parlamentari, avvocati del libero foro con almeno  quindici
          anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   esperti    di    elevata
          professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni,  gli  esperti   e   i   componenti   della
          segreteria tecnica possono essere collocati in  aspettativa
          o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei  rispettivi
          ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita'  si  utilizza
          lo stanziamento di cui all'art.  3,  comma  6-quaterdecies,
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  ridotto
          del venticinque per cento. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri si provvede, altresi',  al  riordino
          delle funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri   relative   all'esercizio   delle
          funzioni di cui al  presente  comma  e  alla  riallocazione
          delle relative risorse. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
          luglio  2002,  n.  137.  Allo  scopo   di   assicurare   la
          funzionalita' del  CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si  applica,  altresi',
          all'Unita' tecnica-finanza di progetto di  cui  all'art.  7
          della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e  alla  segreteria
          tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art.  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio  1999,  n.  61.  La  segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della  legge  9  gennaio  1991,   n.   10,   e   successive
          modificazioni, costituisce organo  di  direzione  ricadente
          tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' sostituito dal seguente: 
              "2. Ogni qualvolta la legge  o  altra  fonte  normativa
          assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
          Ministro senza portafoglio  ovvero  a  specifici  uffici  o
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei  ministri,
          che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri". 
              23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle   amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al  termine  del  processo  di  riorganizzazione  non   sia
          superato,  dalle  nuove  strutture,  il  limite  di   spesa
          previsto per i Ministeri di origine  e  si  resti  altresi'
          entro il limite complessivo  della  spesa  sostenuta,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma. 
              23-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   i   Ministri    interessati,    previa
          consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'
          per l'individuazione  delle  risorse  umane  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
          9 e 19-quater. 
              24. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge  12  giugno
          2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2001, n. 317, dopo le parole: "i  singoli  Ministri"
          sono inserite le seguenti: ", anche senza portafoglio,". 
              24-bis. All'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
          il seguente: "All'atto del giuramento del  Ministro,  tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro". 
              24-ter. Il termine di cui all'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal comma 24-bis del presente articolo,  decorre,  rispetto
          al giuramento dei Ministri in carica alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,  comunque,  le
          assegnazioni e gli incarichi conferiti  successivamente  al
          17 maggio 2006. 
              24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di personale pari a quello previsto per le  segreterie  dei
          Sottosegretari  di  Stato.  Tale  contingente  si   intende
          compreso nel contingente complessivo  del  personale  degli
          uffici di  diretta  collaborazione  stabilito  per  ciascun
          Ministro, con relativa riduzione delle risorse  complessive
          a tal fine previste. 
              24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare
          complessita' della delega attribuita, puo'  autorizzare  il
          vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo  periodo
          del comma 24-quater e comunque entro il limite  complessivo
          della spesa  per  il  personale  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro, come  rideterminato  ai  sensi
          dello stesso comma, a nominare  un  consigliere  giuridico,
          che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di  diretta
          collaborazione del Ministro, o un  altro  soggetto  esperto
          nelle materie delegate, un capo della segreteria, il  quale
          coordina  l'attivita'  del  personale   di   supporto,   un
          segretario particolare, un  responsabile  della  segreteria
          tecnica ovvero un altro esperto, un  addetto  stampa  o  un
          portavoce  nonche',  ove  necessario   in   ragione   delle
          peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
          internazionali. Il vice Ministro, per le  materie  inerenti
          alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto
          e dell'ufficio legislativo del Ministero. 
              24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi  24-quater
          e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati  ai  sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,  gli  incarichi,  le
          nomine o le assegnazioni di personale incompatibili  con  i
          commi  24-quater  e  24-quinquies,   a   qualsiasi   titolo
          effettuati,  sono  revocati  di  diritto  ove   non   siano
          utilizzati per gli uffici  di  diretta  collaborazione  del
          Ministro, nei limiti delle dotazioni  ordinarie  di  questi
          ultimi. 
              24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge  6  luglio
          2002, n. 137. 
              24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2001,
          n. 258,  e  successive  modificazioni,  sono  soppresse  le
          seguenti parole: ", di  cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          preposti a uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
          Ministero". 
              24-novies. All'art. 3-bis, comma  3,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  le  parole:  ",  ovvero  espletamento   del
          mandato  parlamentare  di   senatore   o   deputato   della
          Repubblica,  nonche'   di   consigliere   regionale"   sono
          soppresse. 
              25. Le modalita' di  attuazione  del  presente  decreto
          devono essere tali da garantire  l'invarianza  della  spesa
          con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
          in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste  dalla
          legislazione vigente e stanziate in bilancio,  fatta  salva
          la  rideterminazione  degli   organici   quale   risultante
          dall'attuazione dell'art.  1,  comma  93,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311. 
              25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri'  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  dal  loro
          accorpamento non deriva alcuna  revisione  dei  trattamenti
          economici complessivi in  atto  corrisposti  ai  dipendenti
          trasferiti  ovvero   a   quelli   dell'amministrazione   di
          destinazione che si  rifletta  in  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              25-ter. Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  attuativi   del   riordino   dei
          Ministeri e della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          previsti dal presente decreto, sono corredati da  relazione
          tecnica  e  sottoposti  per  il  parere  alle   Commissioni
          parlamentari competenti  per  materia  e  alle  Commissioni
          bilancio del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei
          deputati per i profili di  carattere  finanziario.  Decorsi
          trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
          possono essere comunque adottati. 
              25-quater. L'onere relativo  ai  contingenti  assegnati
          agli uffici di diretta  collaborazione  dei  Ministri,  dei
          vice Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  non  deve
          essere, comunque, superiore al limite di spesa  complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              25-quinquies. All'onere  relativo  alla  corresponsione
          del trattamento economico  ai  Ministri,  vice  Ministri  e
          Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8  e
          19 del presente articolo, pari ad euro 250.000  per  l'anno
          2006 e ad euro  375.000  a  decorrere  dall'anno  2007,  si
          provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad  euro
          375.000  per  l'anno  2007,   mediante   riduzione,   nella
          corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa  recata
          dall'art. 3, comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad  euro  375.000  a
          decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri. 
              25-sexies.   Al   maggiore   onere   derivante    dalla
          corresponsione  dell'indennita'  prevista  dalla  legge   9
          novembre 1999, n. 418, pari ad euro  4.576.000  per  l'anno
          2006 e ad euro 6.864.000 a  decorrere  dall'anno  2007,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  503  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario: 
              «503. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture,   e'   autorizzato   a   procedere,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, alla trasformazione della SOGESID  Spa,  al
          fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita'  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, anche  procedendo  a  tale  scopo  alla  fusione  per
          incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi  di
          diritto  pubblico  che  svolgono  attivita'  nel   medesimo
          settore della SOGESID Spa.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  4,  del
          decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  ottobre
          2007, n. 229: 
              «4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare  di  esercitare  in
          maniera piu' efficace le proprie  competenze,  all'art.  1,
          comma 8-bis, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, le parole ", il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare" sono soppresse.». 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  agosto
          2009,  140  (Regolamento   recante   riorganizzazione   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  ottobre
          2009, n. 228. 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  35-octies,
          del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di  termini),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: 
              «35-octies. Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare;  tra  questi  ultimi,  uno  puo'
          essere scelto  tra  i  dirigenti  di  livello  dirigenziale
          generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, da  collocare  fuori  ruolo  per  la
          durata del mandato,  con  contestuale  indisponibilita'  di
          posti  di  funzione  dirigenziale  equivalenti  sul   piano
          finanziario.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, supplemento ordinario. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6  novembre
          2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica  amministrazione),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: 
              «7.  A  tal  fine,  l'organo  di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  del
          decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   recante
          «Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri  ed  alla  protezione
          civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  dicembre
          2009, n. 302: 
              «2. L'attivita' di coordinamento  delle  fasi  relative
          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve
          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti
          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, con  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del  Ministero  nel  rispetto
          della  dotazione  organica  vigente  che   subentra   nelle
          funzioni gia' esercitate  dall'Ispettorato  generale.  Agli
          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro
          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di
          euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.
          5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.  10,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  2007,
          n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa  recata
          dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001,  n.  93,
          di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'
          art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179,  e  di
          euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'  art.
          6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. «. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea - INSPIRE), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21,  comma  19,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, supplemento ordinario: 
              «19.  Con  riguardo  all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.». 
              - Si riportano i testi dell'art. 2, commi 1, 2, 5,  10,
          10-ter e dell'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione  della
          spesa pubblica con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini
          nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
          del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
          3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          per  le  amministrazioni  destinatarie;  per  le   restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30  aprile
          2013,  nel  rispetto  delle  percentuali   previste   dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
              (Omissis). 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              (Omissis). 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'art. 19, comma 10, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              (Omissis). 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Sugli  stessi  decreti  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente.». 
              «Art.  12  (Soppressione  di  enti   e   societa').   -
          (Omissis). 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007,  n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile, istituita dall'art.  10,  comma  2,  della
          legge  8  luglio  1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269 nonche' il Comitato nazionale  di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
          commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
          pubblico spettacolo di cui  all'art.  80  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e  agli  articoli  141  e  142  del
          regolamento per l'esecuzione del predetto  testo  unico  di
          cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e  successive
          modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
          spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ai   componenti   dei
          suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
          indennita'.». 
              - La tabella 4 allegata al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22  gennaio  2013  (Rideterminazione
          delle  dotazioni  organiche   del   personale   di   alcuni
          Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di  ricerca,
          in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n.  87,
          e' la seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204: 
              «7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n.  228,  e'  differito  al  28  febbraio
          2014.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  4,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la giustizia  sociale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: 
              «4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 luglio  2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27 maggio  2013  (Delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
          portafoglio  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2013, n. 157. 
              - Si riporta l'art. 10, comma 7, del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144: 
              «7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non
          generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art.  17,  comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'
          trasformato  in  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  pertanto,
          l'Ispettorato e'  soppresso.  Conseguentemente,  al  citato
          art. 17, comma 2, del decreto-legge  n.  195  del  2009  le
          parole  da:  "le  proprie  strutture  anche  vigilate"   a:
          "decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale"». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
              a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
          aree naturali protette, tutela della biodiversita' e  della
          biosicurezza, della  fauna  e  della  flora,  attuazione  e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della Convenzione di  Washington  (CITES)  e  dei  relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; 
              b) gestione dei rifiuti ed interventi di  bonifica  dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
              c) promozione  di  politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
              d)  sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
              e) difesa e assetto del territorio con  riferimento  ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.».